L’Agenzia delle Entrate (infra per brevità “AE”) con il principio di diritto n. 16/2021 ha modificato la propria posizione rispetto a quanto precedentemente affermato nell’interpello n. 197/2019.
L’art. 101 comma 5 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti anche in caso di prescrizione del titolo originario, stabilendo come regola generale che “le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi”.
Precisamente il Legislatore stabilisce due punti fondamentali, ossia:
-che “gli elementi certi e precisi sussistono [...] quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”;
- che “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Tali punti si completano con la limitazione assunta dal successivo comma 5-bis dello stesso articolo secondo il quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi, o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, non è più consentita se l’imputazione in bilancio “non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito”.
Dalle modifiche apportate dall’AE al suddetto comma 5-bis, sembra evincersi che l’avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita su credito non sia più possibile.
Quindi sostanzialmente l’articolo 101 comma 5 del TUIR stabilisce che una perdita su crediti è deducibile se rincorrono quegli elementi certi e precisi che dovrebbero essere necessari per la sua rilevazione, e questi sussistono (in relazione a quanto sopra) quando un credito è prescritto e quando il credito è cancellato dal bilancio in base ai principi contabili.
Tuttavia, il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, seppur per assimilazione, stabilisce che il limite temporale per la deduzione di una siffatta perdita è costituito dall’esercizio in cui questa doveva essere rilevata in bilancio in ottemperanza alle disposizioni dei principi contabili.
Quindi, in considerazione di ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate:
-dato che una perdita che scaturisce dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione sia perché la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili;
- poiché il limite temporale per operare la deduzione è costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili;
allora l’Agenzia considera le perdite derivanti da crediti prescritti sicuramente deducibili, ma nell’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.
E’ evidente quindi che al contribuente non viene lasciata la totale discrezionalità in merito al momento in cui operare la detrazione.
D. Cristina Bongiovanni
Avvocato
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