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“Crisi e risanamento aziendale: una sintesi dell’istituto della composizione negoziale


Dallo scorso 15 novembre è entrata in vigore operativamente (grazie ad una piattaforma ad hoc creata a livello nazionale), l’istituto della composizione negoziale, prevista dall’art. 3 del DL n. 118/2021 (resa definitiva con la L. n. 147/2021).

La Composizione negoziata è stata prevista per aiutare le imprese in difficoltà, consentendo quindi alle stesse di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

Viene messa a disposizione dell’imprenditore commerciale, agricolo o “sotto soglia” (che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario) uno strumento innovativo per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, agevolando quindi l’accesso alle procedure alternative al fallimento.

Precisamente, l’imprenditore che versa in una situazione di difficoltà, può chiedere di sua iniziativa al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento della impresa (sono richieste specifiche particolarità per le imprese “sotto soglia” e per quelle con sede nelle province di Trento e Bolzano).

A tal fine, è stata istituita dal sistema delle Camere di Commercio (tramite Unioncamere), sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, una specifica piattaforma telematica.

In sintesi:

1) l’imprenditore accederà a tale piattaforma con la propria identità digitale per allegare la documentazione richiesta da inviare alla Camera di Commercio;

2) la Camera di Commercio o la Commissione, dopo aver ricevuto tale documentazione, nomineranno l’esperto che “accompagnerà” l’imprenditore nella composizione;

3) l’esperto, una volta nominato, procederà ad esaminare la documentazione e valuterà se accettare o meno l’incarico;

4) una volta accettato l’incarico, l’esperto assisterà l’imprenditore nella gestione dei rapporti con i vari creditori per aiutarlo a superare la crisi.

Lo svolgimento della procedura avverrà con l’utilizzo del gestionale informatico, senza alcun coinvolgimento del Tribunale, se non su specifica richiesta da parte dell’imprenditore (es. rinegoziazione contratti, misure protettive, ed altro ancora).

Accedendo alla sezione pubblica della piattaforma, ogni imprenditore avrà la possibilità di poter eseguire un test, anche se l’impresa non ha ancora redatto un piano industriale.

Lo scopo del test è quello di avere una preventiva valutazione riguardo alla complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono annualmente essere posti a suo servizio.

Avv. D. Cristina Bongiovanni

Redazione Osirc Solution Spa

Rimborso IVA ed errore fatturazione

L’emissione della nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 è lo strumento generale previsto per porre rimedio agli eventuali errori che sono commessi in sede di fatturazione elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 663/2021, ha specificato che nel caso in cui il soggetto passivo si trovasse nella impossibilità oggettiva di emettere nei termini la nota di variazione di cui all’art. 26 DPR 633/1972, quest’ultimo potrebbe quindi fare ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario ai sensi dell’art. 30-ter del DPR n. 633/1972.

Avendo però il suddetto art. 30-ter carattere residuale ed eccezionale, l’istituto dallo stesso disciplinato, non può essere utilizzato come “rimedio di ordine generale” per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo.

In continuità con quanto affermato dalla Cassazione (ordinanza del 30.09.02020 n. 20843) sul punto, il diritto al rimborso ex art. 30-ter del DPR n. 633/1972, deve comunque essere riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale «il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente», circostanza che ricorre, ad esempio, «quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione)»

Nel caso di specie, dato che il cessionario o committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né tanto meno ha esercitato il diritto alla detrazione, essendo decorsi i termini per emettere la nota di variazione, potrà esercitare il diritto previsto all’art. 30-ter DPR n. 633/1972.

Quanto sopra, in linea con la precedente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate con risposta n. 592/2020.

Avv. D. Cristina Bongiovanni

Redazione Osirc Solution Spa


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