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NOTA DI VARIAZIONE IVA – MANCATA INSINUAZIONE AL PASSIVO – ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI


L’ Agenzia delle Entrate (AE) lo scorso 3 ottobre ha chiarito, con la risposta n. 485/20229, che, in linea generale, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (oggetto di tempestiva variazione) in sede di dichiarazione annuale.


La dichiarazione deve essere relativa all’anno di emissione della nota.

L’operazione è resa possibile indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito e anche in assenza di accettazione da parte del Curatore.

Si chiarisce anche che la normativa IVA in vigore non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale.

Il diritto alla detrazione è stato individuato rispettivamente:

- nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese in cui la nota viene emessa;

- ovvero, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.

L’articolo 26 Dpr n. 633/1972 al comma 3-bis, a decorrere dal 26.05.2021, consente di emettere note di variazione in diminuzione

“in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: (… sub a) ) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.

A differenza del testo normativo precedente, quindi, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito infruttuoso della procedura concorsuale. Per quanto riguarda le tempistiche relative all’esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di variazione, l’AE afferma che una volta emessa tempestivamente detta nota - entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione - l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento. Ai fini della detrazione rileva, quindi, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto.

Ricordiamo, inoltre, (come già più volte ribadito dalla stessa AE) che nella nota di variazione deve essere indicato sia l’imponibile che la relativa imposta.

Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso.

Non è possibile emettere una nota di variazione per il recupero della sola imposta.

Relativamente agli obblighi in capo al cessionario o committente, l’interpello della AE ha chiarito che - in base all'ultimo periodo aggiunto all’art. 26, comma 5 Dpr n. 633/1972 dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto “Sostegni-bis” – l’obbligo di registrare la nota di variazione emessa dal creditore non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a) del citato articolo.

Quindi il curatore o commissario che riceve la nota di variazione, non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto Iva.

Pertanto, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che resta a carico dell'Erario.

Resta fermo il diritto per il creditore di insinuarsi al passivo e di attendere la chiusura della procedura per procedere al recupero dell’IVA, così come previsto ex legge.

A nostro modesto modo di vedere, sarebbe la strada più sicura da seguire.

Avv. D. Cristina Bongiovanni

Consulente Legale


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