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GREEN PASS: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato


Il giorno 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge già annunciato a metà settembre 2021 che riguarda l’obbligo di avere il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro:

I punti essenziali sono i seguenti (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri n-36/17925):

Lavoro privato

A chi si applica: Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua: Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni: Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Verranno pubblicate delle linee guida in merito al predetto argomento oltra sicuramente a delle FAQ sul sito del Governo.

Per il controllo del Green Pass si suggerisce di chiedere a tutti i lavoratori di anticipare il proprio almeno per coloro che ne sono in possesso per aver effettuato il vaccino. A coloro che avranno il Green Pass grazie a tamponi dovranno mostrarlo al datore di lavoro per tramite dell’ufficio personale ogni 72 ore o prima di ogni ingresso in azienda (es. lavoratore in Smart working che accede al posto di lavoro una volta settimana).

Il dotare di lavoro può ad esempio creare una lista con i nominativi dei propri lavoratori e il possesso e la data di scadenza del green pass; questo prima dell'entrata in vigore della norma sopra indicata così da dimostrare di aver effettuato il controllo in ingresso.

Sempre il datore di lavoro deve identificare anche un lavoratore che effettui i controlli a campione e che controlli anche tutti coloro che entrano in azienda – esterni, collaboratori, corrieri, manutentori, consulenti, ecc. i controlli possono essere effettuati mediante app da smartphone (VerificaC19)

Si consiglia anche di realizzare cartelli indicanti la condizione necessaria per poter aver accesso in aziende ovvero di possedere il green pass.

Si consiglia anche fare una comunicazione a tutti sull'obbligo prossimo del green pass per entrare in azienda, green pass che si ottiene con il vaccino o con i tamponi (da ripetere ogni 72 ore) con entrata in vigore della disposizione dal 15 ottobre. In tal modo si può dare il tempo a tutti di potersi prenotare per il vaccino almeno per coloro che vorranno possedere il green pass con tale metodo.

Lavoro pubblico

A chi si applica: È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica: Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua:

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.




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