Con Sent. n. 2942 dello scorso ottobre la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui l’amministrazione fallimentare resta inerme, il fallito in via eccezionale conserva la legittimazione ad agire per tutelare il suo diritto patrimoniale.
Ciò, però, è consentito solo a patto che l’inerzia degli organi della procedura (nel caso di specie il Curatore) sia determinata da un totale disinteresse degli stessi e non quando invece la valutazione di questi ultimi nel proseguire la controversia sia negativa.
Ai sensi dell’art. 43 della L.F., con la dichiarazione di fallimento viene meno per il fallito la capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, ma non la titolarità dei rapporti patrimoniali che sono ricompresi nel fallimento.
Con tale sentenza, quindi, viene limitata la legittimazione supplettiva del fallito ai soli casi in cui vengano in questione diritti patrimoniali dello stesso, di cui si disinteressano gli organi fallimentari.
Nel caso in cui invece la questione riguardi l'impugnativa degli atti della procedura, allora il rimedio esperibile è quello del reclamo fallimentare.
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