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Rec IVA procedure concorsuali e procedure esecutive infruttuose – Nuovi termini

Immagine del redattore: OsircOsirc

La bozza del DL “Sostegni-bis”, in discussione in questi giorni al governo, all’art. 11, prevede la possibilità di modificare l’art. 26 del DPR 633/1972, relativo alle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali.

Tale modifica è stata più volte presa in considerazione dal Governo, da ultimo con il Decreto di Agosto, che prevedeva l’introduzione di un quarto comma al suddetto articolo che avrebbe consentito un più immediato “recupero” dell’Iva relativa ai crediti commerciali oggetto di mancato pagamento.

Ma quando la bozza è divenuta testo definitivo, la previsione tanto attesa è scomparsa, con buona pace di tutti i contribuenti che hanno avuto la sfortuna di intrattenere relazioni commerciali con soggetti caduti in default. ma mai attuata.

Da prime indiscrezioni e da quello che emerge dalle prime bozze del DL “Sostegni-bis”sembrerebbe che il Governo questa volta sia orientato ad accogliere tale modifica.

Molto brevemente, con tale modifica l’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione sarebbe anticipata al momento dell’apertura delle procedure concorsuali, senza quindi dover attendere la chiusura.

Precisamente all’art. 26 del DPR 633/1972 ma viene aggiunto il comma 3-bis che replica, quasi alla lettera, il testo del “defunto” comma 4: “3-bis La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Inoltre al comma 5 potrebbe essere inserito un ulteriore periodo, in base al quale, l’obbligo della registrazione della variazione per il cessionario non troverebbe applicazione nel caso di procedure concorsuali di cui al (nuovo) comma 3.bis.

In base quindi al nuovo comma 5-bis, qualora, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo venisse pagato, in tutto o in parte, troverebbe quindi applicazione il comma 1 dell’art. 26 del DPR 633/1972.

In tal caso quindi il cessionario o committente avrebbe diritto a detrarre la corrispondente imposta e, di riflesso, chi ha riscosso l’importo dovrà provvedere a emettere la corrispondente “nota di variazione in aumento” e versare la relativa imposta, in modo da così da concretizzare il principio della neutralità dell’imposta prevista nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Come anche previsto nella relazione illustrativa, l’art. 90 di tale Direttiva infatti rimette agli Stati la facoltà di stabilire se ed a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto ed in parte del corrispettivo.

Come ribadito anche dalla Corte di Giustizia (causa C-246/2016), tale facoltà concessa dagli Stati si basa sulla circostanza che il più delle volte in presenza di alcuna circostanze ed della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo potrebbe essere difficile da accertare oppure essere soltanto provvisorio.

Preme sottolineare come la modifica proposta, mentre da una parte concede la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale della procedura, dall’altra però prevede anche l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato (nel corso della procedura).

Non va dimenticato il nuovo comma 10-bis: in tale comma vengono declinate le casistiche a ricorrere delle quali il debitore può essere considerato assoggettato ad una procedura concorsuale, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 3-bis lettera a).

Pr quanto riguarda invece il recupero IVA nelle procedure esecutive infruttuose, invece tutto resta invariato.

In questo caso il creditore, per poter procedere all’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA, dovrà attendere il verbale di pignoramento da cui risulti la mancanza dei beni da pignorare oppure l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (in caso di beni mobili) oppure infine si decida di non procedere nella prosecuzione della procedura in quanto divenuta eccessivamente onerosa (diverse aste del bene immobile andate deserte).

Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’”eventuale nuovo” l’art. 26 DPR 633/72 (comma 3-bis lett. a) questo produrrà i propri effetti solo nei confronti delle procedure che prenderanno avviso dalla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis.

Al momento quindi non ci resta che attendere la pubblicazione in GU del DL Sostegni-bis.

Avv. Cristina Bongiovanni


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